L'articolo 13 della legge 132/2025, entrato in vigore il 10 ottobre 2025, ridisegna i confini dell'uso dell'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. Il principio cardine è chiaro: l'AI resta uno strumento strumentale e di supporto, mentre il lavoro intellettuale del professionista deve mantenere una posizione di prevalenza. Nessuna delega creativa, dunque, ma un ruolo di affiancamento per velocizzare operazioni ripetitive e di analisi preliminare.
Cosa prevede la norma
La legge interviene su un ambito delicato come la redazione di relazioni tecniche e capitolati, dove l'AI può essere impiegata per produrre una prima bozza o per svolgere attività di controllo. Il professionista è tenuto a verificare la coerenza dei contenuti generati, correggendo eventuali incongruenze e assumendosi la piena responsabilità del documento finale. Un passaggio che trasforma l'output algoritmico in un punto di partenza, mai in un risultato definitivo.
Informativa obbligatoria al committente
Tra gli obblighi più rilevanti spicca quello dell'informativa al committente: il professionista deve dichiarare in modo trasparente l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nello svolgimento dell'incarico. Una misura che punta a tutelare la fiducia del cliente e a rendere tracciabile il contributo umano rispetto a quello automatico. La trasparenza diventa così il vero discrimine tra un uso legittimo e uno potenzialmente opaco.
Per gli studi professionali si apre una fase di adeguamento organizzativo: servono linee guida interne, procedure di verifica documentale e una formazione mirata sull'uso consapevole degli strumenti. La legge 132/2025 non vieta l'AI, ma la incornicia in un perimetro preciso, dove la competenza umana resta insostituibile e la tecnologia diventa un acceleratore controllato.